Nuovo regime di tassazione delle persone fisiche
Nuovo regime di tassazione delle persone fisiche
E’ entrato in vigore dal 1°gennaio 2022 il nuovo regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.
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Con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte significative modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d’imposta 2022.
I cambiamenti attuati riguardano, nello specifico, i seguenti punti:
- Riorganizzazione delle aliquote IRPEF e degli scaglioni di reddito;
- Rimodulazione della detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);
- Modifica alla disciplina del trattamento integrativo;
- Abrogazione e soppressione dell’ulteriore detrazione riconosciuta ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000
Le entrate in vigore delle specifiche variazioni
L’entrata in vigore delle modifiche riguardanti il nuovo regime di tassazione del reddito delle persone si realizza in due differenti step:
- Dal 01/01/2022 gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF, nonché il riconoscimento del TIR (trattamento integrativo del reddito) subiranno le variazioni previste;
- Dal 01/03/2022 le detrazioni fiscali per figli a carico (fino a 21 anni) e gli assegni familiari (ANF) Inps cesseranno di essere corrisposti dal datore di lavoro, per essere erogati direttamente dall’Inps al lavoratore sotto forma di AUU (Assegno Unico Universale), previa domanda del lavoratore all’istituto.
Riorganizzazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito
L’art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nuove aliquote per scaglioni di reddito.
Nella tabella si riportano gli scaglioni in vigore fino al 31.12.2021 e gli scaglioni di nuova applicazione dal 01.01.2022:
Reddito imponibile
Aliquote fino a 31.12.2021
Aliquote da 1.1.2022
Differenza tra la normativa previgente e quella in vigore da 1.1.2022
Da 0 a 15.000
23%
23%
0%
Da 15.001 a 28.000
27%
25%
-2%
Da 28.001 a 50.000
38%
35%
-3%
Da 50.000 a 55.000
38%
43%
+5%
Da 55.001 a 75.000
41%
43%
+2%
Da 75.000 oltre
43%
43%
0%
Rimodulazione delle detrazioni fiscali
Per quanto riguarda la rimodulazione delle detrazioni dal 2022, con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, il sistema è stato completamente rivisto.
Detrazioni lavoro dipendente
Le nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente Irpef (art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, D.P.R. n. 917/1986) sono le seguenti:
Reddito imponibile
REDDITO COMPLESSIVO
DETRAZIONE SPETTANTE
Fino a 15.000 €
€ 1.880
(non inferiore a € 690 o se a tempo determinato a € 1.380)
Da 15.000 € fino a 24.999 €
€ 1.910 +
€ 1.190 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)]
Fino a 25.000 € a 28.000 €
€ 1.910 +
€ 1.190 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)]
+ € 65
Da 28.001 € fino a 35.000 €
€ 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)]
+ € 65
Fino a 35.001 € a 50.000 €
€ 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)]
Oltre 50.001 €
Zero
Detrazioni figli a carico
A decorrere dal mese di marzo 2022 il D.Lgs n. 230/2021 dispone:
- l’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE), che va a sostituirsi alle detrazioni d’imposta per figli a carico e sarà corrisposto direttamente dall’Inps;
- l’abrogazione della detrazione “famiglie numerose” di euro 1.200, su base annua, prevista in presenza di almeno quattro figli a carico;
Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, tutte le detrazioni per figli a carico continueranno ad essere riconosciute, in presenza dei requisiti previsti, secondo le regole già note.
Dal mese di marzo 2022 rimane invece inalterata la detrazione per figli a carico con riferimento esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.
Nello specifico, per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni spetta la detrazione teorica di euro 950 il cui valore effettivo deve essere determinato applicando la seguente formula:
Presenza di un unico figlio
Figlio di età pari o superiore a 21 anni
950 x (95.000 – RC)
95.000
Ai fini del diritto alla detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, continua ad essere richiesto il requisito del limite reddituale: nello specifico, la detrazione spetta a condizione che il figlio al quale si riferisce possieda un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, elevati a euro 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni.
Detrazioni coniuge e altri familiari a carico
Non si rilevano modifiche per quanto concerne le detrazioni per coniuge a carico disciplinate dall’art. 12, comma 1, lettere a) e b) del TUIR e per altri familiari a carico disciplinate dall’art. 12 comma 1 lettera d) del TUIR.
Modifica alla disciplina del Trattamento Integrativo del Reddito (T.I.R.)
La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull’art. 1, DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, confermando il trattamento integrativo, anche per il periodo d’imposta 2022, ma:
- Per i soli titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 annui (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda superiore alle detrazioni di lavoro spettanti; in tale ipotesi l’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro;
- Per i titolari di reddito complessivo compreso tra euro 15.000 ed euro 28.000, SPETTA ma solo se la somma delle detrazioni d’imposta (da lavoro dipendente, per figli, coniuge, interessi passivi mutuo, spese mediche, ecc) supera l’imposta lorda ossia deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda; in tale ipotesi, il TIR è pari alla differenza tra la somma delle detrazioni totali e l’imposta lorda.
Abrogazione della ulteriore detrazione
L’ultima modifica introdotta con il nuovo regime di tassazione del reddito delle persone fisiche consiste nell’abrogazione dell’articolo 2 del medesimo decreto legge n. 3 del 2020, che prevedeva l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi tra i 28.000 ed i 40.000 euro.
Titolare e fondatore dello Studio associato, Roberto Piccolo è iscritto presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo dal Maggio 2000.
Nel corso della propria carriera professionale ha maturato un’esperienza ventennale nell’ambito del diritto del lavoro e della legislazione sociale, nella gestione del personale dipendente e assimilato, nelle relazioni sindacali e nella gestione delle crisi aziendali, assistendo piccole e medio grandi aziende del settore privato, distribuite nei settori produttivi dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato.
Si mantiene costantemente aggiornato con corsi di formazione professionale.
A livello istituzionale, ha rivestito per circa 10 anni il ruolo di Consigliere Provinciale, sia all’interno del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo che dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, sia a livello provinciale che regionale.