Le novità dello Smart Working dal 01/09/2022
Da settembre 2022 si potrà continuare a lavorare in smart working, ma con qualche differenza rispetto al periodo di pandemia. Ecco cosa cambia per il lavoro agile.
In data 20 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 che prevede una nuova modalità di applicazione del lavoro agile da parte delle aziende. Vediamo insieme come cambia lo Smart Working dal 1° settembre 2022 e come aziende e lavoratori devono comportarsi per poter continuare a lavorare da remoto.
Smart working sì, ma con accordo individuale
Alla luce delle recenti novità introdotte dalla Legge n. 122 del 4 agosto 2022, dal 1° settembre 2022 per ricorrere al lavoro agile sarà necessario:
- stipulare un accordo individuale tra le parti;
- comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro, entro il termine di 5 giorni dall’inizio della prestazione, i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e la data di cessazione della prestazione di lavoro agile, secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministro del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022. Non sarà però necessario allegare alla comunicazione gli accordi individuali sottoscritti.
Cosa prevede l’accordo individuale per lo smart working
Nell’accordo individuale per il lavoro agile sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro devono essere precisati alcuni aspetti specifici, come ad esempio:
- la durata, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- le forme di esercizio del potere direttivo e le condotte da cui possono derivare sanzioni disciplinari;
- la fornitura di strumenti di lavoro,
- i tempi di riposo e le misure necessarie per assicurare la disconnessione;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali.
Le deroghe per la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro
In sede di prima applicazione, come precisato dal Ministero del lavoro in data 26 agosto 2022, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022 e non entro i 5 giorni dall’inizio della prestazione.
Le sanzioni per mancata comunicazione di attivazione del Lavoro Agile
Il mancato rispetto del termine della comunicazione al Ministero del Lavoro da parte dell’azienda comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.