Sicurezza sul lavoro cosa cambia con il DL 146 2021

DL 146/2021: per la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In tema di sicurezza sul lavoro interviene il DL n.146/2021 con le linee guida relative a controlli, sospensioni, sanzioni e adeguamenti.

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Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021  recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” introduce diverse novità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Cambiamenti delle disposizioni di controllo e inasprimenti delle sanzioni hanno l’obiettivo di porre in essere maggiore sicurezza nel mondo del lavoro del nostro paese, che nei primi 6 mesi dell’anno ha registrato un triste record di 3 morti sul lavoro al giorno di media.

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Le novità che riguardano l’Ispettorato nazionale del Lavoro

Numerosi gli aspetti del Decreto che interessano l’Ispettorato nazionale del Lavoro, l’agenzia governativa che si occupa della tutela e della sicurezza sul lavoro, nello specifico:

  • le ASL (Aziende sanitarie locali) vengono affiancate dall’INL nelle attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Le ASL e l’INL hanno il compito di promuovere e coordinare sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi coinvolti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • L’INL è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Sospensione dell’attività imprenditoriale per mancata sicurezza sul lavoro

Il nuovo decreto dispone che l’Ispettorato nazionale del Lavoro possa adottare il provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale nei seguenti casi:

  • qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Oltre alla sospensione dell’attività, possono essere imposte misure specifiche volte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività

Il Decreto Legge contiene le indicazioni da seguire per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione. L’attività produttiva potrà nuovamente svolgersi:

  • per lavoro irregolare: a seguito dell’assunzione dei lavoratori e del pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500,00 euro, fino a cinque lavoratori irregolari; se si supera tale soglia, la somma aggiuntiva raddoppia a 5.000,00 euro;
  • per violazioni in materia di salute e sicurezza, a seguito dell’eliminazione delle conseguenze pericolose delle violazioni, nonchè del versamento di una somma aggiuntiva variabile in funzione del tipo di violazione riscontrata.

Nel caso in cui l’impresa sia stata protagonista di provvedimento analogo nei 5 anni precedenti la sospensione, le somme aggiuntive sono raddoppiate.

La revoca viene inoltre concessa su richiesta del datore di lavoro, ottemperando alle indicazioni qui sopra, tramite il pagamento maggiorato del 5% della somma aggiuntiva dovuta.

Le sanzioni aggiuntive introdotte dal Decreto Legge 146/2021

Rispetto all’Allegato I del DLgs. 81/2008, il Decreto Legge 146/2021 prevede importi aggiuntivi, per ogni violazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con sanzioni che variano dai 300 € a dipendente per la mancata fornitura dei DPI fino ai 3000 € per la mancanza di imbragature e protezioni verso il vuoto.

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