D.L. Aiuti-Quater: aumento limite esenzione “Fringe Benefit”

Il Decreto Aiuti-Quater ha innalzato il limite di detassazione contributiva e fiscale dei “Fringe Benefit” portandolo a 3000 euro per l’anno 2022. Scopri di più.

Il D.L. Aiuti-Quater, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 Novembre 2022, entrato in vigore dal giorno successivo, ha previsto una serie di misure a sostegno dei lavoratori per fronteggiare il caro bollette.

Nello specifico il Decreto ha previsto l’innalzamento del limite di esenzione dei ““Fringe Benefit”” ad euro 3.000,00 per il solo anno 2022.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Cosa si intende per Fringe Benefit

Normativa ordinaria | Art. 51 comma 3 del TUIR

Quando si parla di “Fringe Benefit” si fa riferimento a tutti i compensi erogati dal datore di lavoro non in denaro, ma sotto forma di beni o servizi, a cui è attribuito uno specifico valore da inserire in busta paga.

In via ordinaria, fino alla soglia di 258,23 euro, tali beni non concorrono a formare il reddito del dipendente e non sono pertanto assoggettati ad imposizione né contributiva né fiscale.

Decreto Ucraina e Bonus Carburante

D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 “Decreto Ucraina”

 Il Decreto Ucraina ha introdotto il così detto “Bonus Carburante” prevedendo la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200,00 per lavoratore.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia con sua circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, specificando che tale erogazione rappresenta una agevolazione distinta ed autonoma e pertanto cumulabile con la normativa concernente i “Fringe Benefit”.

Decreto Legge Aiuti-Bis

D.L. n. 115 del 9 agosto 2022

 Il Decreto Aiuti-Bis ha ampliato la platea dei beni e servizi rientranti nella categoria dei “Fringe Benefit”, includendovi anche le somme erogate e rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. “Bonus Bollette”). È intervenuto inoltre innalzando la soglia di esenzione da 258,23 a 600,00 euro.

Decreto Legge Aiuti-Quater

D.L. n. 176 del 18 novembre 2022

 Il Decreto Aiuti-Quater, nel confermare la platea dei beni e servizi rientranti nella categoria dei “Fringe Benefit”, è intervenuto a modifica del Decreto Aiuti-Bis, innalzando ulteriormente il limite di esenzione dei “Fringe Benefit” portandolo, per il solo anno 2022, ad euro 3.000,00.

Riepilogando, ad oggi e fino al 31 dicembre 2022, il datore di lavoro potrà, pertanto, riconoscere ad ogni singolo dipendente una soglia di esenzione complessiva di 3.200,00 euro, di cui:

  • 3.000,00 euro (Decreti Aiuti-bis + Aiuti Quater);
  • 200,00 euro bonus benzina (Decreto Ucraina).

Va sottolineato che in entrambi i casi si tratta di “liberalità”, quindi, il datore di lavoro non ha nessun obbligo di corrispondere né il “bonus bollette”, né il “bonus benzina”.

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