Green Pass al lavoro: gli obblighi e le ultime novità

Verifica di validità del Green pass al lavoro: le linee guida del DPCM del 12/10/2021.

Controlli del Green pass al lavoro: scopri le linee guida emanate con il DPCM del 12/10/2021 e tutti i dettagli per la verifica.

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Il DPCM del 12 ottobre 2021 ha introdotto nuove modalità di verifica del possesso del Green pass da parte dei datori di lavori sia per il settore pubblico che per quello privato.

Il provvedimento specifica e disciplina gli strumenti informatici indicati per la verifica quotidiana della certificazione verde sui luoghi di lavoro, nonché le linee guida per il rispetto della privacy come stabilisce il GDPR.

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I nuovi software per il controllo del Green pass sul posto di lavoro

Tra le principali novità previste dal DPCM si trova la realizzazione di nuovi software che il datore di lavoro potrà utilizzare per un controllo del Green pass più rapido ed efficace.

La nuova applicazione, infatti, funzionerà tramite tessera sanitaria, consentendo la lettura dei dati predisposti dal Ministero della Salute per una verifica quotidiana e automatica delle certificazioni verdi.

Verifica del Green pass al lavoro: può essere richiesto in anticipo

Il datore di lavoro, inoltre, secondo quanto indicato nel decreto, può richiedere in anticipo ai dipendenti il certificato verde, laddove sussistano “specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali”.

Le linee guida, tuttavia, lasciano libero il datore di lavoro di determinare le modalità d’attuazione che ritenga più conformi alla propria organizzazione imprenditoriale.

Si esplica, poi, l’assoluto divieto di conservare il QR code scansionato dalle piattaforme digitali o dalle apposite app.

L’attività di verifica, infatti, non deve in nessun modo comportare la raccolta di dati dell’interessato, se non quelli strettamente necessari per il controllo della validità del green pass sul posto di lavoro.

Strumenti e modalità di verifica

Se il DPCM ha contemplato 4 sistemi di verifica, il più utilizzato da parte dei datori di lavoro privati è quello azionabile tramite l’INPS.

Il funzionamento è molto semplice: inserendo i codici fiscali dei lavoratori nella piattaforma INPS, i delegati al controllo inoltreranno le richieste alla piattaforma Sogei, che restituirà in breve tempo validità o meno dei certificati.

Sempre previsto nel decreto e differente, invece, il sistema di verifica automatizzata che prevede l’utilizzo di software da incorporare nei tornelli di accesso al luogo di lavoro.

Tuttavia, si specifica nel DPCM, nel caso di malfunzionamento di una di queste soluzioni automatizzate, i controlli del Green pass al lavoro possono essere realizzati tramite l’applicazione VerificaC19, disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi mobile.

Come devono essere espletati i controlli per verificare il Green pass al lavoro

Il datore di lavoro, si legge nel DPCM, deve stilare e trasmettere all’interno della sua azienda linee guida chiare circa i controlli per verificare la validità del Green pass.

La persona addetta alla verifica è il datore di lavoro stesso che può, attraverso un atto formale di nomina, delegare comunque tali funzioni a terzi.

Il personale designato al controllo del Green Pass deve quindi vietare, ai dipendenti sprovvisti di certificazione verde valida o che si rifiutino di esibirla, l’accesso alle sedi lavorative.

Il preposto al controllo deve comunicare immediatamente a chi di competenza i dati del soggetto al quale non è stato consentito l’accesso.

Nei casi in cui risultassero difficoltosi i controlli all’entrata è permesso effettuare verifiche a campione in misura non inferiore al 20% di quello presente in servizio con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Le conseguenze per il dipendente senza Green pass al lavoro

Qualora un dipendente sia sprovvisto di certificazione verde valida, e quindi impossibilitato ad effettuare l’accesso al luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato con conseguente sospensione della retribuzione.

Nel DPCM non sono previste sanzioni di natura disciplinare per chi dichiara di non avere il green pass, ma sanzioni amministrative da € 600 a 1500 € per chi accede ai luoghi di lavoro senza essere in possesso della certificazione.

Per i giorni di assenza ingiustificata dovuti alla mancata esibizione del Green pass il decreto chiarisce:

“al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata”.

Ed ancora, “i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”.

Le conseguenze per il datore di lavoro che non verifica il Green pass

Il datore di lavoro è tenuto a rispettare adeguate verifiche del possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti, e nel caso tali controlli non vengano attuati lo stesso rischia una sanzione amministrativa da € 400 a € 1000.

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